l responsabile del Settore rende noto che è stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità, prima fissato nei quindici anni. Il documento può quindi essere chiesto da tutte le persone aventi la residenza o la dimora nel Comune. Ai non residenti, invece, è rilasciata previo nulla osta del Comune di iscrizione anagrafica. Il nulla osta viene chiesto d'ufficio. E' stabilita la validità temporale del documento, diversa a seconda dell'età del richiedente: Tre anni se rilasciata a minori di tre anni; cinque anni se rilasciata a minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni; dieci anni per i maggiorenni.La carta d'identità deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto il diciottesimo anno di età, fatti salvi i casi di impossibilità a sottoscrivere. Al fine del rilascio della carta d'identità ai minori, valida per l'espatrio, occorre l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza dei motivi ostativi all'espatrio. Per il minore di 14 anni, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio nei Paesi consentiti è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. E' opportuno munirsi di un documento comprovante la titolarità della potestà sul minore, ad esempio un certificato di nascita riportante l'indicazione della paternità e maternità. Se il minore non è accompagnato da un genitore è necessaria una dichiarazione, rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o dall'autorità consolare, con indicato il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore è affidato. Ogni altra informazione può essere chiesta al servizio Carte d'identità negli orari d'ufficio.